Il Diritto Punitivo E Le Discipline Penitenziarie Al 3.0 Congresso ...
Il Diritto Punitivo E Le Discipline Penitenziarie Al 3.0 Congresso ...
Raffaele Nulli
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(2) P. Rossi, Traiti de droit penai, 1. Ili, e. 10 — Rapporis sur les quesHonSj I, section II, pag. 9. Digitized by Google eia {accessorio obbligato di certe pene. Basta che la legge determini i casi, in etti, in ragione della natura e della gravità dell'infrazione, i giudici sono autorizzati a pro- nunciare una interdizione temporanea quando essi 1n~ fHggono una pena temporanea, una interdizione perpe- tua, quando essi infliggono una pena perpetua. Tostochè si considera la pena quale un mezzo ...di emendamento , una sorgente di morale rigenerazione, ogni apparenza di infamia , ben anco nella forma , deve con ogni cura ejwere scartata » (1). Ed appunto il secondo dei roti del Congresso interna- zionale tenutosi nell'agosto 1878 era per e l'assimilazione legale delle pene privative della libertà, senza altra dif- ferenza tra di esse che la durata e le conseguenze oc* oessorie ch'esse possono indurre dopo la liberazione del condannato » (2). Il concetto incluso in questa importantissima risolu- zione veniva svolto dalle discussioni della sezione prima, e formolato nettamente nella decisione approvata dall'ul* timo Congrèsso: jl Za pena deW interdizione è compatibile con un si* stema penitenziario riformatore, a condizione che non sia applicata se non quando U fatto speciale £&* pro- voca la condanna giustifichi il timore di uà abuso di dùriito a pregiudizio, sia di pubblici interessi, sia £in~ teressi privati legittimi, e non sia inflitta che per un tempo determinato, cdtinfuoridel caso che la penaprin* eipale sia perpetua » (8).
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